|
|
Responsabilità civile e
penale in montagna
a cura dell'Avvocato Daniela Messina - Socia CAI Lanzo
Al fine di rendere un servizio utile all'associazione e
agli appassionati di montagna, l'avvocato Daniela Messina ha curato la rubrica
dedicata alla responsabilità giuridica in montagna.
Gli argomenti trattati sono stati esposti con un linguaggio non strettamente
tecnico ed il più possibile comprensibile a tutti e devono intendersi
necessariamente a carattere generico e esemplificativo.
Ogni caso, infatti, ha una sua specificità e va valutato in concreto, pertanto le
osservazioni che seguono non costituiscono in alcun modo un parere giuridico.
Chi desiderasse maggiori informazioni su queste o altre materie, potrà consultare
il sito www.avvocatomessina.it
o contattare lo Studio inviando una mail all'indirizzo:
Responsabilità, civili e penali, del capogita
Un caso di responsabilità penale per omicidio colposo della guida alpina
Obblighi gravanti sul partecipante alle escursioni organizzate dal CAI
Responsabilità, civili e penali, del capogita
Nell'affrontare l'argomento, si rende, anzitutto,
necessario chiarire che l'accompagnatore
escursionistico o capogita cui facciamo riferimento non è colui che
si limita a svolgere un ruolo meramente operativo (quale ad es., raccogliere le
iscrizioni, prenotare il pullman, ecc...), bensì colui che conosce il sentiero,
ha capacità tecniche superiori a quelle dei partecipanti e assume la direzione
della gita.
In sostanza, con “capogita” intendiamo colui che fa da
“guida” per il gruppo e a cui ci si appoggia per sopperire alla propria
inesperienza e insufficienza di preparazione e a quella parte di rischio
necessariamente connessa ad un'escursione che altrimenti non si assumerebbe su
di sé.
Quando parliamo di “capogita”, peraltro, facciamo
esclusivo riferimento ad un volontario (es. capogita CAI), che può
essere qualificato (es. accompagnatore di escursionismo, accompagnatore di
alpinismo giovanile, istruttore di escursionismo)
oppure non qualificato (es. un socio Cai più esperto), e che va
tenuto ben distinto da quella figura professionale che è la guida
alpina, la quale svolge la funzione di accompagnamento nell'ambito di un
rapporto contrattuale percependo un corrispettivo, ed è anche unica autorizzata
a percepirlo in quanto iscritta in apposito albo.
Parlando di responsabilità
giuridica del capogita è evidente che al capogita non qualificato non si
potranno ovviamente attribuire le medesime capacità e responsabilità di un
accompagnatore qualificato, ma comunque si potrà profilare anche a suo carico
un profilo di responsabilità civile e penale, nei limiti che seguono.
E ciò perché, contrariamente al comune sentire, essere
volontari non significa essere esonerati dalla responsabilità, civile o penale,
in quanto tale responsabilità è creata di per sé dall'affidamento che
l'accompagnato fa sulla persona e sulle competenze dell'accompagnatore.
Il capogita, come
abbiamo detto, è colui che svolge di fatto determinate funzioni, quali il
coordinamento, l'organizzazione e la cura della realizzazione pratica
della gita, in presenza di una differenza di capacità
tecniche tale da creare affidamento nella persona che a lui si affida;
pertanto, il capogita assume su di sé una posizione di garanzia nei confronti
dell'affidato e le relative responsabilità per la sua sicurezza.
|
Quindi, requisito fondamentale per determinare la
sussistenza di profili di responsabilità civile e penale a carico del capogita
è la presa in carico del soggetto accompagnato: in particolare è
richiesto che vi sia l'accordo tra le parti
- che può essere tacito o espresso, scritto
o verbale - sull'affidamento;
occorre, inoltre, che sussista un dovere di subordinazione
dell'accompagnato nei confronti dell'accompagnatore. In caso di accompagnamento di minori, peraltro, il “principio dell’affidamento” opera automaticamente. Da quanto sopra, emerge il motivo per cui, secondo i principi del nostro diritto, in caso di sinistro, il capogita potrà essere chiamato a rispondere, a livello di responsabilità civile e penale, per non aver tenuto un comportamento improntato alle capacità medie che sono attribuite ad una persona avente la sua qualifica, e a seconda della specifica qualifica assunta (es. istruttore CAI, accompagnatore escursionistico, accompagnatore di alpinismo giovanile, capogita non qualificato), ed essere dichiarato tenuto al risarcimento dei danni subiti dall'accompagnato, le cui conseguenze, da un punto di vista meramente patrimoniale possono essere attenuate o addirittura eliminate con la stipula di un'apposita polizza assicurativa della responsabilità civile; non è possibile, invece, liberarsi dalla responsabilità penale, che in quanto tale è personale (art. 27 Cost.). |
|
Un caso di responsabilità penale per omicidio colposo della guida alpina
La guida alpina (da
tenersi ben distinta dal capogita, come si è visto sopra) opera nell'ambito di
un rapporto contrattuale percependo un corrispettivo per lo svolgimento della
sua attività professionale ed è anche l'unica autorizzata a percepirlo in
quanto iscritta in apposito albo.
La Corte di Cassazione, Sez. IV, sentenza 24
marzo 2003, n. 13323, si è occupata di un caso di responsabilità per omicidio
colposo di una guida alpina condannata
per aver causato, per colpa, nella sua qualità
di guida-accompagnatore di un gruppo in escursione lungo il corso di un
torrente alpino la morte di un giovane che ne faceva parte.
In particolare, si era accertato che la guida aveva
omesso di segnalare ai componenti del gruppo l'esistenza, a valle del corso
d'acqua sul quale si svolgeva l'escursione, di un salto d'acqua
("rapida"), sì che il giovane, che si era allontanato dal gruppo,
contravvenendo alle disposizioni della guida, veniva travolto dalla corrente e
travolto dalla impetuosità della corrente nello sbalzo di circa trenta metri,
con conseguente morte per annegamento.
La responsabilità della guida alpina è stata individuata
nell'omissione di accorgimenti idonei ad evitare l'evento e, più precisamente,
per non aver segnalato in maniera adeguata, al gruppo da lui guidato, il
rischio consistente nella prossimità della cascata d'acqua che si trovava poco
distante dal punto in cui era stata dalla stessa guida indicata una scaletta
che, dallo specchio d'acqua antistante il punto di rientro, avrebbe ricondotto
i gitanti sul luogo di conclusione della gita, e presso la quale, a fine
escursione, il gruppo avrebbe dovuto ritrovarsi.
Il giudicante ha ritenuto da un lato che la mera indicazione della
scala, come punto di risalita, nel contesto di una ben diversamente articolata
e pericolosa situazione dei luoghi (a causa della imminente
"rapida"), e la scheletrica raccomandazione, già fatta sin
dall'inizio ai gitanti, di attenersi scrupolosamente alle sue prescrizioni, non
fossero di per sé idonee per poter ritenere di aver scongiurato il rischio che
si verificassero incidenti, anche quando vi fosse stata partecipazione
imprudente della vittima.
|
|
E ciò perché grava sulla guida alpina la responsabilità penale per
condotta omissiva ex art. 40 cp, in forza della posizione di garanzia imposta
dall'instaurato rapporto (di natura contrattuale) assunto al momento
dell'accettazione del ruolo di accompagnatore del gruppo nel percorso fluviale de
quo, e dal quale ruolo derivava per lui l'obbligo giuridico di impedire
l'evento. In presenza di un tale obbligo giuridico ex art. 40 cp, osserva la Corte, anche un eventuale concorso imprudente della vittima, fatto consistere nell'essersi portata senza avvedersene in prossimità di una cascata non visibile, non eliderebbe la responsabilità della guida che, consapevole del pericolo, avrebbe potuto (e forse anche dovuto per più rigorosa misura prudenziale) portarsi a valle del punto di raccolta finale per impedire che taluno dei suoi affidati superasse inavvedutamente la zona pericolosa del percorso fluviale; o, in aggiunta e quanto meno in alternativa, la guida avrebbe dovuto informare con la necessaria chiarezza gli affidati delle ragioni del divieto di allontanarsi dal percorso indicato nello specifico punto, sì da ingenerare nei singoli componenti il gruppo la precisa consapevolezza dello stato dei luoghi e quindi dello specifico rischio che essi correvano nel non seguire alla lettera quella generica ed ormai remota prescrizione iniziale (di attenersi scrupolosamente alle sue indicazioni), del tutto insufficiente a fornire la rappresentazione dell'evento che, in sua inosservanza, si sarebbe reso possibile. |
Obblighi gravanti sul partecipante alle escursioni organizzate dal CAI
Il partecipante alla gita organizzata dal CAI ha l'obbligo di partecipare
con diligenza alla gita, di essere collaborativo e di attenersi strettamente
alle indicazioni e istruzioni del capogita, al quale è legato da un dovere di
subordinazione, e ciò perché il capogita assume una posizione di garanzia nei
suoi confronti, si fa garante della sua sicurezza e si grava delle relative
responsabilità, civili e penali, ad essa connesse.
Il mancato rispetto
dell'obbligo di diligenza, collaborazione, prudenza ed obbedienza alle
istruzioni del capogita, potrà comportare un concorso di responsabilità del
danneggiato nella causazione dell'evento dannoso e delle sue conseguenze,
rilevante dal punto di vista risarcitorio ai sensi e per gli effetti dell'art.
1227 cc.